Sacchetti Biodegradabili

06-04-2018 11:40 -

Si informa che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere del 29 marzo 2018 n. 859, ha risposto a due quesiti posti dal Ministero della Salute in merito alla commercializzazione dei sacchetti monouso per frutta e verdura.
Di seguito i due quesiti:
1. se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
2. in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l´uso nei propri esercizi commerciali.
Il parere del Consiglio di Stato risponde positivamente a entrambe le domande sancendo la possibilità per i consumatori di utilizzare il contenitore (purché nuovo e integro) che hanno portato da casa o hanno acquistato autonomamente fuori dal negozio.
Nel parere si legge, infatti, che "fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l´utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente".Le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all´interno degli esercizi commerciali "devono" essere compravendute dato che la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere. In conclusione - in quanto beni autonomamente commerciabili - non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all´esterno dell´esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l´appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall´esercizio commerciale per l´acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti, solo se, idonei a preservare l´integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge. Il criterio generale è che devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche. Non sembra possibile per l´esercizio commerciale vietare tale facoltà, ma grava comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all´interno del punto vendita, e anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare, in quanto soggetto che deve garantire l´integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l´utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.